Aromi o spezie negli impasti.
Domanda
Risposta
Buongiorno a lei. I coloranti naturali, le spezie ecc., in riferimento all'art. 3 comma 2 punto a e ii del Reg. CE 1333/2008 non sono intesi come "additivi" nella fattispecie "additivi coloranti" e pertanto si possono usare purchè opportunamente dichiarati in etichetta nell'elenco degli ingredienti (Reg. CE 1169/2011). Per esempio la barbabietola o il pomodoro per dare il rosso, gli spinaci frullati per il verde, lo zafferano per il giallo e cosi via. Questi alimenti sono usati come ingredienti di base ammessi e non sono considerati "additivi", in quanto rientrano nell'art. 3 comma 2 punto ii Reg. CE 1333/2008. In ogni caso la normativa di riferimento degli additivi, in particolare i coloranti, e dei prodotti alimenti che non possono/possono contenerli è: Reg. CE 1333/2008, Reg. UE 1129/2011, Reg. UE 1169/2011 oltre alle nostre leggi nazionali, in vigore da anni sul territorio italiano ancor prima delle leggi comunitarie, e precisamente DM 209/96, Legge 283/62 oltre a Legge 580/67, DPR 283/93, DPR 502/98 e Decreto 22 luglio 2005 ecc. L'aggiunta volontaria dell'additivo colorante E153 nel pane, prodotti da forno ecc. ha violato tutte queste leggi! Per quanto riguarda le proprietà salutistiche, quasi tutti i benefici sono praticamente nulli in quanto le molecole in questione sono termolabili e quindi sono disattivate in cottura (oltre i 230°C per il pane e i 350°C per la pizza!) soprattuttto gli antociani e le vitamine. Solo i prodotti consumati crudi, tal quali, senza manipolazioni di sorta, possono garantire i benefici nutrizionali e salutistici delle sostanze in essi contenuti soprattutto in riferimento alle molecole da lei descritte. Spero di esserle stata di aiuto. Un saluto cordiale e sempre a disposizione.