Carbone vegetale come Additivo Colorante E153 nel pane, pizza

Domanda

Buongiorno Dott.ssa volevo sapere se era lecito l'utilizzo del carbone vegetale come colorante E 153 nel pane, pizza, focacce, prodotti da forno. Se Si in quali dosi. Posso utilizzare le informazioni "Pizza più digeribile"? Grazie

Risposta

Buongiorno a Lei.

Nel settore della panificazione ancora prima dell'entrata in vigore del Reg. UE 1129/2011 la legge alla quale si faceva riferimento, per quanto concerne gli additivi alimentari, era il DM 209/96 nella quale l'Allegato IV riportava ben in evidenza che: Farina ed altri prodotti della macinazione, amidi e fecole cosi come Pane e prodotti simili ecc NON dovevano contenere nessun COLORANTE e l'Allegato III dello stesso DM 209/96 identificava proprio il carbone vegetale (E153) come ADDITIVO COLORANTE. La suddetta legge ne consentiva l'utilizzo solo ed esclusivamente in Prodotti da forno fini (quali pasticcini viennesi, biscotti, torte e cialde) oltre ai Prodotti della confetteria. L'entrata in vigore del Reg. UE 1129/2011 parte B ribadisce e include l'E153 Carbone vegetale nella categoria degli additivi COLORANTi. In riferimento però allo specifico settore dell'Arte Bianca, la tab. 2 dello stesso Reg. UE 1129/2011 NON consente l'utilizzo di nessun colorante in: PANE E PRODOTTI SIMILI non solo, ma in nessun ingrediente utilizzato per preparare  il suddetto prodotto: ACQUA, FARINA, SALE, MALTO, ZUCCHERO, MIELE, BURRO E LATTE.
Proseguendo, nell'attuale e vigente  Reg. UE 1129/2011, Parte E  07 (07.1, 07.2) viene RIBADITO che  - l' E153 è consentito quantum satis solo ed esclusivamente nei Prodotto da forno fini (07.2) e NON in Prodotti da forno - Pane e panini ecc.  (07.1). Sulla base di dette valutazioni legali si deduce che l'utilizzo del colorante E153 carbone vegetale nel pane, prodotti da forno, ecc. sia VIETATO. Essendo vietato, non si pone neanche il problema dell'utilizzo dell'informazione, già di per se molto opinabile, "Pizza più digeribile". A tale scopo, e a scanso di equivoci, il claim riportato nel Reg. UE 432/2012 "Il carbone attivo contribuisce alla riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale" si riferisce unicamente  a "..un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1 g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1 g subito dopo il pasto"  pertanto al consumo di carbone vegetale tal quale (venduto in farmacia, parafarmacia e GDO per particolari patologie seguendo sia la prescrizione, posologia sia le precauzioni di utilizzo riportate nel foglietto all'interno) o in alimenti in cui è CONSENTITO l'uso, ma non in aggiunta all'impasto per pane, pizza, prodotti da forno, ecc. Nonostante l'amplificazione mediatica e pubblicitaria di detto colorante alimentare espressamente  nel pane e pizza "neri" e in considerazione dell'analisi appena fatta, ribadisco che l'uso in arte bianca (esclusi i prodotti da forni fini come pasticcini viennesi, biscotti, torte e cialde e i prodotti della confetteria) sia VIETATO e pertanto soggetto a sanzioni amministrative da parte degli Enti adibiti al controllo.

A tale proposito ricordo che la denominazione di vendita Pane al carbone vegetale se corretta da un punto di vista di semplice dicitura legale NON è lecita in quanto implica l’utilizzo di detta sostanza E153 nell’impasto.