Denominazione di vendita: Pane di Tipo 1
Domanda
Risposta
Egr. panificatore
La differenza tra i TIPI di farina da lei citati riguarda una classificazione merceologica in virtù della sola granulometria e grado di abburattamento del grano tenero (art. 1 D.P.R. 187/2001), ma il cereale di partenza è sempre lo stesso cioè GRANO TENERO. Non vi è, in questo caso, la presenza di un ingrediente caratterizzante in quanto non vi è la miscelazione di tipi di cereali differenti oltre al grano tenero. Non può pertanto avvalersi dell'art.2 del DPR 502/98. La denominazione di vendita da lei citata, non è corretta in quanto, in virtu dell'art17 della Legge 580/67, è riservata solo ed esclusivamente al pane realizzato unicamente con la farina di grano tenero Tipo 1 avente le caratteristiche riportate nell'art. 1 comma 3 D.P.R. 187/2001. Non solo ma sarebbe una violazione palese dell'art16 dello stessa Legge 580/67 in riferimento al limite max di ceneri. Il valore di ceneri del suo prodotto NON può assolutamente rispettare i valori legali di riferimento. Avendo la necessità tecnico produttiva di miscelare TIPI differenti, a mio parere, la denominazione di vendità più corretta è: Pane di grano tenero. Un saluto cordiale e a disposizione.