Farina di grano duro. SOS!
Domanda
Risposta
Buongiorno a lei. Il DPR 187/2001 a questo proposito è chiaro, in particolare l'art. 2. cosi recita: " È denominato "semola di grano duro", o semplicemente "semola", il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro, liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità. È denominato "semolato di grano duro", o semplicemente "semolato", il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità, dopo l'estrazione della semola. È denominato "semola integrale di grano duro", o semplicemente "semola integrale", il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto direttamente dalla macinazione del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità. È denominato "farina di grano duro" il prodotto non granulare ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.
... È consentita la produzione, da destinare esclusivamente alla panificazione ed al consumatore, di semola e di semolato rimacinati nonché di farina di grano duro..." Rispondo quindi al suo quesito dicendo che la semola è indicativamente usata nel settore della pastificazione perchè ha una granulometria superiore. Nel settore della panificazione può usare indistintamente tutti i prodotti sopraccitati. Può usare la semola rimacinata tal quale in purezza, a suo piacere, per i prodotti come pane, pizze ecc. Un saluto cordiuale e sempre a disposizione.