Panettoni senza di... denominazione di vendita

Domanda

Buonasera Dott. Lauri ho un quesito un pò curioso o per lo meno vorrei dei chiarimenti in proposito. In questi anni tutti sono diventati "intolleranti" e allergici per cui si sta assistendo a una gara tra i produttori di panettoni a chi li fa senza qualcosa: senza latte, senza uova, senza zucchero, senza burro, senza glutine. Mi chiedo sono ancora panettoni? A parte l'ironia (è rivolta unicamente ai falsi allergici/intolleranti!) vorrei sapere se possono ancora usare la denominazione di vendita "Panettone". Grazie

Risposta

Buongiorno a lei. Per carità, hanno tutto il mio massimo rispetto le persone con serie e reali (non quelle inventate solo perchè la MODA del momento crea la tendenza e quindi ci si deve sentire TRENDY perchè in caso contrario si è OUT!)  problematiche alimentari, oppure filosofie di pensiero e/o religiose per cui giustamente, in questo periodo e non solo, si crea un problema intorno a prodotti tipici realizzati con una certa tipologia di ingredienti. Per i prodotti da ricorrenza come panettone, pandoro, colomba, savoiardo e amaretto il riferimento normativo è il Decreto 22 luglio 2005 nel quale si riporta nell'art. 1 la definizione legale di panettone e la specifica denominazione di vendita. Inoltre l'art. 7 sempre dello stesso Decreto così recita: "1) In deroga a quanto previsto all'art. 1, comma 2, l'impasto base del panettone puo' essere caratterizzato dall'assenza di uvetta o scorze di agrumi canditi o di entrambi.... 3). E' in facolta' del produttore aggiungere al panettone, al pandoro e alla colomba: farciture, bagne, coperture, glassature, decorazioni e frutta, nonche' altri ingredienti caratterizzanti, ad eccezione di altri grassi diversi dal burro..."  Inoltre deve obbligatoriamente rispettare le norme di etichettatura riportate nel Reg. UE 1169/2011 (dal 14 dicembre 2016 scatteranno le sanzioni!). Premesso questo quindi, se il prodotto non è conforme al Decreto 22 luglio 2005 come ingredientistica, tipologia di produzione ecc., NON può avere la denominazione di vendita di  PANETTONE. Nello specifico se non contiene per esempio burro, oppure uova, ecc. ed è prodotto con olio EVO oppure bevanda di soia ecc., non può pertanto definirsi legalmente PANETTONE, PANDORO, ecc. in quanto tali prodotti sono appunto normati. Non solo ma lo stesso Reg. Ue 1169/2011 in etichetta impone la tabella nutrizionale a sette voci. Possono astenersi da tale obbligo normativo, relativo alla tabella nutrizionale, solo le microimprese come da circolare 16/11/16 del Ministero dello Sviluppo Economico e Salute. Grazie a lei